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Bonus prima casa!Possibile accorpare più appartamenti

BONUS PRIMA CASA – Buone notizie

Prima casa, bonus ampio per chi accorpa più appartamenti.
Una nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riconosce l’agevolazione in caso di acquisto di un nuovo immobile da accorpare ai due preposseduti.

Via libera al bonus prima casa per il contribuente che, già proprietario di due appartamenti, vicini ma non contigui, acquista il terzo che gli consente di unificare le tre abitazioni in un’unica unità immobiliare.
La conferma è arrivata ieri dall’Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione n. 154/E, ha preso in analisi il caso di una contribuente proprietaria di due appartamenti siti nello stesso immobile in Torino, e, precisamente, un’abitazione ubicata al secondo piano, acquistata nel 1997, usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, e un’altra abitazione ubicata al terzo piano, acquistata nel 2015, senza fruire di agevolazioni fiscali.

Il caso. Intenzionata ora ad acquistare, sempre nello stesso immobile, una nuova abitazione, ubicata al terzo piano e adiacente ai due appartamenti già posseduti (contigua all’appartamento sito al terzo piano e sovrastante l’appartamento ubicato al secondo piano), per poi procedere alla successiva unificazione, anche catastale, delle tre abitazioni in un’unica unità immobiliare, la contribuente chiede all’Amministrazione finanziaria se, in sede di acquisto del nuovo immobile, possa richiedere nuovamente le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa”.
La risposta delle Entrate è positiva: per l’Agenzia non ci sono ostacoli alla fruizione del bonus e neppure la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento pregiudica il beneficio. «Si ritiene» hanno scritto dalle Entrate «che la contribuente istante possa fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto del nuovo immobile, a condizione che proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9».