Qualunque tipo di donazione, sia che si tratti di un immobile o di una società, avviene mediante la stipula di un vero e proprio contratto. Il documento in questione deve essere redatto e firmato all’interno di uno studio notarile, alla presenza, oltre che del notaio anche di due testimoni.
Chi può fare la donazione?
La “conditio sine qua non” è essere proprietari del bene che si intende donare, quindi: avere piena capacità di disporre dell’immobile. A motivo di ciò non possono essere “donatori” i soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età, gli inabilitati e gli interdetti. In molti casi il genitore che dona l’immobile al proprio figlio si conserva l’usufrutto dell’immobile, questo vuol dire che continua a vivere dentro casa.
Le spese
Chi riceve la donazione deve pagare l’imposta che si differenzia in franchigie, ossia soglie entro le quali non è dovuta l’imposta: coniuge e parenti in linea retta: 4% con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità. Inoltre le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2% e dell’1% (50 euro se l’immobile ha i requisiti “prima casa”). A queste sono da aggiungersi le spese notarili.
I casi in cui la donazione conviene
La donazione della casa da parte dei genitori è consigliata in casi specifici: tre quelli più diffusi. E’ la soluzione ottimale quando non si è in presenza di altri figli, o legittimari, che potrebbero rivendicare quote dell’immobile; quando il figlio non corrisponde soldi ai genitori e quando i figli che ricevono la donazione non hanno intenzione di vendere la casa prima che siano trascorsi 20 anni.